MitreoIside
Novembre 04, 2022

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“MITREOISIDE A.P.S. – ETS”

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 – Denominazione

E’ costituita l’associazione di promozione sociale denominata: “MITREOISIDE APS – ETS”.

L’Associazione si configura quale Ente del Terzo Settore, associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2 – Sede

L’associazione ha sede in Roma, opera principalmente nella Regione Lazio; potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero e trasferire il proprio indirizzo nell’ambito dello stesso comune mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede in altra città potrà essere trasferita con delibera della assemblea ordinaria e non comporta la modifica del presente statuto.

Articolo 3 – Rapporto con gli associati

L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività. L’associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 4 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 5 – Oggetto e finalità

MITREOISIDE A.P.S. – ETS è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L´associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L’Associazione persegue le seguenti finalità:

  • contribuire alla educazione, diffusione ed ampliamento di una cultura dell’evoluzione umana e creativa, attraverso attività concrete e molteplici discipline ed espressioni;
  • fornire, proporre e stimolare opportunità per attivazioni, realizzazioni e trasformazioni della società verso un futuro di cooperazione sinergica, responsabile e proficua per tutti i soggetti;
  • proporsi come luogo di incontro e dì aggregazione fra persone, enti ed associazioni, nel nome di interessi comuni, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, anche attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
  • allargare gli orizzonti, anche didattici, di educatori, insegnanti ed operatori e professionisti, affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura dell’evoluzione umana e creativa come un bene per la persona ed un valore sociale;
  • porsi come punto di riferimento per quanti in ricerca, soli, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni delle attività associative, sollievo e apporto al proprio disagio;
  • fornire esperienza culturale, sportiva, esistenziale, filosofica e umana, anche attraverso enti formativi per operatori olistici, arte terapeuti, esperti in comunicazione interpersonale, counselor e facilitatori in genere o altri enti riconosciuti o in via sperimentale nell’ambito delle scienze sociali ed umanistiche al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana e dei suoi progetti di vita;
  • attività di ricerca in molteplici ambiti, culturale, artistico, tecnologico, scientifico, medico, ambientale, paesaggistico, sociologico, urbanistico, architettonico, energetico, ecc. per contribuire all’elevazione di coscienza del pianeta ed a concrete applicazioni che ne migliorino lo stato.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore dei propri soci e dei terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, indicate di seguito:

  1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  3. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  6. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  7. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  8. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.

Ai soli fini esplicativi e non tassativi l’Associazione potrà:

  • realizzare, gestire e/o promuovere, in proprio, in collaborazione o anche per conto di altri soggetti, mostre, eventi, convention, manifestazioni,  feste, convegni, seminari, iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, dibattiti, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, nonché svolgere attività editoriali;
  • realizzare, gestire e/o promuovere incontri, laboratori, corsi e o scuole/enti formativi;
  • sviluppare, realizzare e/o divulgare prodotti editoriali, di editoria elettronica e multimediali;
  • sviluppare, realizzare e/o divulgare prodotti inerenti allo scopo;
  • organizzare giornate di sensibilizzazione, eventi di raccolta fondi, cene tematiche o banchetti pubblici;
  • creare portali/radio/tv/network/aggregatori web o altri strumenti tecnologici utili allo scopo;
  • realizzare, gestire o promuovere attività di scambio culturale e/o scientifico, formativo anche online;
  • partecipare ed aderire a bandi, concorsi ed altre iniziative promosse da soggetti pubblici o privati;
  • creare, proporre o sperimentare nuovi modelli di coesione, partecipazione, organizzazione o vissuti sociali;
  • ogni altra attività o servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L´associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali previste dalla legislazione vigente.

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà e condivida e rispetti le norme del presente statuto.

Art. 6 – Associati

All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci possono essere: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Operativi.

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa.

Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, pagano le quote annuali, partecipano alle attività poste in essere e contribuiscono alla realizzazione delle finalità del presente Statuto.

Sono Soci Benemeriti coloro che volontariamente e fattivamente collaborano alla realizzazione delle finalità del sodalizio anche con generose donazioni finanziarie.

Sono Soci Operativi coloro che partecipano alla vita dell’associazione mettendo a disposizione la loro scienza e competenza professionale per lo svolgimento di specifiche attività – espressamente loro affidate dal Consiglio direttivo – che realizzano con la massima diligenza

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

  • informazione e di controllo sugli atti della associazione come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
  • consultare i libri sociali: verbali delle assemblee, verbali del consiglio direttivo, libro soci, facendone espressa richiesta scritta al Presidente;
  • partecipare alle assemblee se in regola con il versamento della quota sociale;
  • votare in proprio e per delega;
  • eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo l’attività per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Gli associati possono stipulare con l’Associazione contratti avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo o professionale, regolarmente retribuito. Per i volontari sono ammessi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Coloro che prestano attività volontaria, per l’associazione, associati o non associati, saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Decesso;
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: per mancato pagamento della quota associativa annuale, constatato dal Consiglio Direttivo.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato o tramite PEC, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea degli associati. In tal caso il Presidente del Consiglio Direttivo deve provvedere ad indicare nell’ordine del giorno della prima Assemblea utile la discussione sulla esclusione del socio relazionando sulla materia.

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. a) l’Assemblea degli Associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) Organo di controllo (eventuale).

Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 10 – Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione

Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

In particolare l’Assemblea ha il compito di:

  1. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  2. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  3. deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
  4. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, nominando eventualmente anche il Presidente e l’eventuale Organo di controllo;
  5. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
  6. deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
  7. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto;
  8. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L’Assemblea ha inoltre il compito di:

  1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  2. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea degli Associati

L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, o nel maggior termine che verrà richiesto e motivato dal Consiglio Direttivo, per l’approvazione del bilancio annuale e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell’Assemblea devono essere affisse presso la sede sociale e comunicate ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con ogni mezzo idoneo (lettera, e-mail, pec, messaggio whatsApp ecc.) ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Art. 12 – Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti presenti o rappresentati. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega, sia in prima che in seconda convocazione. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. E’ possibile che l’assemblea possa essere tenuta anche con mezzi telematici quali videoconferenze, audio conferenze, e altri strumenti tecnologici che permettano:

  • di accertare la identità degli intervenuti;
  • di svolgere regolarmente le discussioni e le votazioni;
  • di verbalizzare gli interventi e le conclusioni della riunione.

Il Presidente ed il segretario dell’assemblea daranno atto nel verbale dei mezzi informatici/telematici utilizzati per la riunione assembleare.

Art. 13 – Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto la persona o le persone che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, ove non nominati dalla assemblea, assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri.

Art. 14 – Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo mail, o pec o messaggio whatsApp. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri, in presenza o tramite collegamento telematico / informatico, videoconferenza, audioconferenza, eccetera, secondo le indicazioni dell’art. 12 dello Statuto. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

  1. eleggere, al proprio interno, il Presidente ed eventuale Vice Presidente, ove non abbia già provveduto l’assemblea;
  2. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  3. gestire le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio;
  4. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione;
  6. indire adunanze, convegni, ecc.;
  7. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell’Associazione che il Presidente ritenga di porre alla attenzione;
  8. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  9. decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  10. deliberare in ordine alle risorse umane necessarie a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
  11. proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti-doveri di cui all’art. 7;
  12. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, allo stesso sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano devoluti per legge o per statuto alla assemblea dei soci. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con il quale condivide la gestione della associazione.

Il Presidente viene eletto dalla Assemblea e ove questa non abbia provveduto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in particolare:

  1. provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea ed alla attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
  2. b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi anche allo scoperto; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, nulla escluso od eccettuato, rilasciare procure per appositi atti o categorie di atti, assumere e licenziare dipendenti, sottoscrivere ogni tipo di incarico o contatto determinandone il corrispettivo e le modalità di esecuzione, nulla escluso o eccettuato, senza necessità di successiva ratifica da parte degli altri organi associativi.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 – Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

  1. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

Al Tesoriere spetta il compito di:

  1. tenere ed aggiornare i libri contabili;
  2. predisporre il bilancio dell’Associazione, da portare all’attenzione del Presidente e del Consiglio Direttivo per la sua approvazione, e l’eventuale bilancio preventivo per il successivo anno finanziario.

Art. 18 – Organo di Controllo

L’Organo di controllo, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

L’Organo di controllo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, avendo riguardo alla competenza necessaria per lo svolgimento deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di controllo:

  1. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo;
  3. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  4. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

All’organo di controllo debbono essere riconosciute le competenze necessarie a garantirne la professionalità e l’indipendenza, nel rispetto delle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanate in ordine allo svolgimento delle attività dei Revisori.

Art. 19 – Libri sociali

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari, soci e non soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Art. 20 – Risorse economiche

Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

  1. a) quote associative;
  2. b) erogazioni liberali di associati e terzi;
  3. c) donazioni e lasciti testamentari;
  4. d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  5. e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  7. g) rendite patrimoniali;
  8. h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 22 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 12 del presente Statuto.

L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.